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Statuto Club Ibérico de la Raza Perro Lobo Checoslovaco (CIRPLC)

 

CAPITOLO I

Disposizione generale

 

Articolo 1: Denominazione

Con il nome CLUB IBÉRICO DE LA RAZA PERRO LOBO CHECOSLOVACO e come abbreviazione CIRPLC, un'associazione è costituita ai sensi della legge organica 1/2002, del 22 marzo, che regola il diritto di associazione e norme complementari, con personalità giuridica e piena capacità agire, senza motivo di profitto.

 

In tutto ciò che non è previsto in questi Statuti, si applicheranno la suddetta Legge organica 1/2002, del 22 marzo, e le disposizioni complementari di sviluppo.

(La denominazione deve rispettare i requisiti e i limiti previsti dall'articolo 8 della LO 1/2002 e dagli articoli 22 e 23 del Regolamento del Registro nazionale delle associazioni, approvato dalla RD 949/2015, del 23 ottobre)

 

Articolo 2: Durata

 

Questa associazione è istituita a tempo indeterminato.

 

Articolo 3: Sede legale

 

Calle Empedrado Nº 66-1º Pontedeume A Coruña CP: 15600, il campo di azione è l'intero territorio nazionale.

 

Articolo 4: Fine associativa

 

Lo scopo dell'Associazione è di assumere la gestione in Spagna dell'allevamento del cane lupo cecoslovacco, curando il costante miglioramento della razza sia in termini di utilità che di morfologia, la sua diffusione e l'organizzazione di tutti i tipi di eventi competitivi o non per lo sviluppo della razza e la sua diffusione alla società in generale e l'aiuto e la guida necessari per la costituzione di nuovi vivai ad essa dedicati.

 

Assumerà inoltre la rappresentanza e la difesa di tutti i membri del club.

 

Articolo 5: Mezzi

 

Per il raggiungimento di tali scopi, le seguenti attività saranno svolte utilizzando tutti i mezzi che il suo Consiglio di amministrazione riterrà necessari, nel rispetto delle disposizioni della Royal Canine Society of Spain e con il limite stabilito dal budget annuale delle spese.

In particolare, il Club intende, a titolo indicativo e non limitativo, utilizzare i seguenti mezzi:

 

1 ° La pubblicazione dello Standard ufficiale di razza, approvato dalla FCI

2 ° Pubblicare articoli tecnici, documentazione, consulenza, ecc., Sotto forma di articoli che appariranno nella newsletter del club, nelle riviste per cani o negli opuscoli appositamente modificati; Inoltre, la risposta diretta a eventuali domande particolari che possono essere presentate dai partner.

 

3 ° Organizzare test di selezione di bellezza, carattere e utilità, da soli o in collaborazione con altri club speciali affiliati alla Royal Canine Society of Spain o altre organizzazioni simili di altri paesi riconosciuti dalla FCI e tenere un registro delle materie raccomandate dal Club e dai Giocatori Elite, selezionati attraverso regolamenti, il cui programma sarà stabilito dalla Commissione Allevamento.

 

4 ° La formazione dei giudici competenti, che deve essere autorizzata dalla Royal Canine Society of Spain, in conformità con il Regolamento dei giudici.

 

5 ° Organizzare mostre speciali della razza, in un modo particolare o nell'ambito di mostre canine nazionali o internazionali tenute in Spagna, sempre sotto la tutela della Royal Canine Society of Spain.

 

6 ° Creare premi speciali, premi per l'allevamento e premi d'onore che premiano i migliori soggetti presentati dai Partner nei vari eventi organizzati in base alle normative della Royal Canine Society of Spain e delle Società regionali ad essa affiliate, nonché negli speciali del club.

 

7 ° Consigliare i fan in tutto ciò che riguarda la registrazione, le importazioni, la partecipazione a mostre in Spagna e all'estero, ecc., Nonché mantenere rapporti di lavoro con i club di gara di altri paesi, in particolare con i paesi di origine della razza (Rep. Ceca e Slovacchia).

 

8 ° Giudicare l'autenticità delle registrazioni delle nascite presentate dai Membri, controllando le origini dei genitori, gli incroci e le successive cucciolate, sia nell'interesse della purezza della razza, sia come garanzia riguardo i futuri proprietari dei cuccioli, guidando anche la gestione e il controllo delle cucciolate degli allevatori del club.

 

9 ° Il riconoscimento del LOE come Libro ufficiale delle origini in Spagna e dei libri ufficiali riconosciuti dalla FCI

 

10º L'entità si attiene agli Statuti e ai Regolamenti dell'RSCE e che solo i cani della razza o delle razze che sono oggetto della sua attività che sono registrati nel Libro di origine spagnolo (LOE) o nel Registro delle razze canine (RRC) parteciperanno alle sue attività. della Royal Canine Society of Spain o nei libri di origine di associazioni riconosciute dalla FCI, se i suoi espositori erano proprietari stranieri, dovendo accompagnare la fotocopia di registrazione, su entrambi i lati, del pedigree originale.

 

11 ° La designazione dei delegati regionali, chiamati a rappresentare il club in un determinato luogo e, infine, la creazione di sezioni regionali, dove il numero dei membri lo richiede.

 

12 ° Pubblicare, in base alle possibilità di bilancio del Club, un Bollettino periodico, che affronti tutti i problemi che consentono una migliore conoscenza e apprezzamento della razza, fungendo da collegamento tra tutti i fan, i proprietari e gli allevatori.

 

13º Lavorare in collaborazione con istituzioni pubbliche o private che includano lavorare con i cani guida tra le loro attività per raggiungere i loro obiettivi. Compresa la firma di accordi, il cui scopo è quello di utilizzare il cane lupo cecoslovacco come cane da utilità, nel suo senso più ampio, come: attività di ricerca e salvataggio del cane, cane di assistenza per disabili, ecc. e in generale, tutti coloro che favoriscono lo sviluppo della razza come cane da utilità per la società.

CAPITOLO II

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 6. Natura e composizione.

 

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione e sarà composta da tutti i membri. Con i diritti e gli obblighi stabiliti dai nostri regolamenti interni (RRI da ora in poi).

 

Articolo 7. Riunioni.

 

Le riunioni dell'Assemblea Generale saranno ordinarie e straordinarie. L'ordinario si terrà una volta all'anno entro 2 mesi dalla fine dell'anno; quelli straordinari si terranno quando le circostanze lo consigliano, a giudizio del Presidente, quando il Consiglio di amministrazione è d'accordo o quando un decimo dei soci lo propone per iscritto. Le riunioni dell'Assemblea Generale possono essere di persona o elettronicamente, garantendo sempre la massima partecipazione dei membri.

 

Articolo 8. Chiamate.

 

Le convocazioni delle assemblee generali saranno fatte per iscritto esprimendo il luogo, il giorno e l'ora dell'incontro, nonché l'ordine del giorno con l'espressione specifica delle questioni da discutere. Devono trascorrere almeno quindici giorni tra la convocazione e il giorno indicato per lo svolgimento dell'Assemblea sulla prima convocazione e possono essere indicati anche la data e l'ora in cui l'Assemblea si riunirà sulla seconda convocazione, senza tra una e un altro può mediare meno di un'ora. Se l'assemblea è per via elettronica, verrà concesso un periodo di dieci giorni per garantire la massima partecipazione dei membri.

 

Articolo 9. Adozione di accordi.

 

Le assemblee generali, sia ordinarie che straordinarie, saranno validamente costituite in prima convocazione quando vi parteciperà un terzo delle persone associate al diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri con diritto di voto.

 

Gli accordi saranno presi dalla maggioranza semplice delle persone presenti o rappresentate quando i voti affermativi superano quelli negativi, i voti nulli, in bianco o le astensioni non calcolabili per questi scopi.

 

Sarà necessaria una maggioranza qualificata delle persone presenti o rappresentate, che si verificherà quando i voti affermativi supereranno la metà di questi, per:

 

a) Scioglimento dell'entità.

b) Modifica dello statuto, compreso il cambio di sede legale.

c) Disposizione o alienazione di beni appartenenti alle immobilizzazioni.

 

Articolo 10. Poteri.

 

I poteri dell'Assemblea Generale sono:

 

a) Approvare la gestione del Consiglio di amministrazione.

b) Esaminare e approvare i conti annuali.

c) Eleggere i membri del Consiglio di amministrazione.

d) Imposta commissioni ordinarie o straordinarie.

e) Approvare lo scioglimento dell'Associazione.

f) Modificare lo statuto, compreso il cambio di sede legale.

g) Smaltire o alienare i beni.

CAPITOLO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 11. Composizione.

 

L'Associazione sarà gestita e rappresentata da un Consiglio Direttivo formato necessariamente da un Presidente, un Segretario, il Tesoriere.

 

Anche il Vice Presidente e i Membri determinati possono far parte del Consiglio di Amministrazione.

 

(Solo i membri residenti in Spagna possono far parte del Consiglio di amministrazione, a condizione che siano maggiorenni, che facciano pieno uso dei diritti civili e non siano coinvolti in motivi di incompatibilità stabiliti dalla normativa vigente. Stessi requisiti, tranne la condizione del partner, deve riunire le persone fisiche che agiscono per conto delle posizioni che sono persone giuridiche)

 

Tutte le posizioni che compongono il Consiglio di amministrazione saranno gratuite. Questi saranno designati e revocati dall'Assemblea Generale e il loro mandato avrà una durata di 4 anni. Possono candidarsi alla rielezione tutte le volte che lo ritengono opportuno. Per poter comparire nel consiglio di amministrazione, saranno necessari 5 anni come partner (senza interruzioni).

Articolo 12. Presidente.

 

Il Presidente avrà i seguenti poteri: rappresentare legalmente l'Associazione davanti a tutti i tipi di organizzazioni pubbliche o private; convoca, presiede e aggiorna le sessioni tenute dall'Assemblea generale e dal Consiglio di amministrazione, nonché dirige le deliberazioni dell'una e dell'altra; ordina pagamenti e autorizza con i tuoi documenti di firma, verbali e corrispondenza; adottare le misure urgenti che il buon funzionamento dell'Associazione consiglia o nello sviluppo delle sue attività è necessario o conveniente, fatta salva la successiva segnalazione al Consiglio di amministrazione.

 

Articolo 13. Vicepresidente / a.

 

Il Vice Presidente sostituirà il Presidente in sua assenza, motivato da malattia o qualsiasi altra causa, e avrà gli stessi poteri.

Articolo 14. Segretario.

 

Il segretario sarà responsabile del lavoro puramente amministrativo dell'Associazione, rilascerà certificazioni, manterrà i libri legalmente stabiliti dell'Associazione e il file degli associati e custodirà la documentazione dell'entità, effettuando le comunicazioni su nomina di consigli di amministrazione e altri accordi sociali che possono essere registrati presso i corrispondenti registri, nonché l'adempimento degli obblighi documentali nei termini che legalmente corrispondono.

 

Articolo 15. Tesoriere.

 

Il Tesoriere raccoglierà e custodirà i fondi appartenenti all'Associazione e rispetterà gli ordini di pagamento emessi dal Presidente.

 

Articolo 16. Membri.

 

I membri avranno i loro compiti come membri del consiglio di amministrazione, nonché quelli derivanti dalle delegazioni o dalle commissioni di lavoro che il consiglio stesso gli affida.

 

Articolo 17. Regime di vittime e sostituzioni.

 

I membri possono recedere a causa di dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio di amministrazione e per violazione degli obblighi loro affidati. I posti vacanti che sorgono per questi motivi saranno riempiti provvisoriamente dagli altri membri fino all'elezione finale dell'Assemblea Generale convocata a tale scopo.

 

Possono inoltre recedere a causa della scadenza del mandato. In questo caso, continueranno a mantenere le loro posizioni fino a quando non si verificherà l'accettazione di coloro che le sostituiranno.

CAPITOLO IV

PARTNERS / AS

 

Articolo 18. Requisiti.

 

Le persone con la capacità di agire che hanno un interesse nello sviluppo degli obiettivi dell'Associazione possono appartenere all'Associazione.

 

Articolo 19. Classi.

 

All'interno dell'Associazione ci saranno le seguenti classi di partner:

 

a) Promotori o fondatori, che saranno coloro che parteciperanno all'atto costitutivo dell'Associazione.

b) Numero, che saranno quelli che entreranno dopo la costituzione dell'Associazione.

c) Onore, coloro che, per il loro prestigio o per aver contribuito in modo rilevante alla dignità e allo sviluppo dell'Associazione o al buon sviluppo della razza, hanno diritto a tale distinzione. La nomina dei membri onorari corrisponderà al consiglio di amministrazione.

Articolo 20. Ritiro.

 

I membri causeranno il ritiro per uno dei seguenti motivi:

 

a) Per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio di amministrazione.

b) per violazione degli obblighi finanziari, se non riesce a soddisfare la quota annuale.

 

Articolo 21. Diritti.

 

I soci fondatori e numerici avranno i seguenti diritti:

 

a) Prendere parte a tutte le attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi.

b) Godere di tutti i vantaggi e i benefici che l'Associazione può ottenere.

c) Partecipare alle assemblee con voce e voto.

d) Essere elettori e eleggibili per posizioni dirigenziali

e) ricevere informazioni sugli accordi adottati dagli organi dell'Associazione.

f) Fornire suggerimenti ai membri del Consiglio di amministrazione al fine di soddisfare al meglio le finalità dell'Associazione.

 

Articolo 22. Doveri.

 

I soci fondatori e numerici avranno i seguenti obblighi:

 

a) Rispettare il presente Statuto e gli accordi validi delle Assemblee e del Consiglio di amministrazione.

b) Pagare le tasse stabilite.

c) eseguire, se del caso, gli obblighi inerenti alla posizione che occupano.

Articolo 23. Diritti e doveri dei membri onorari.

 

I membri d'onore avranno gli stessi obblighi dei fondatori e del numero tranne quelli previsti nelle sezioni b) dell'articolo precedente.

Allo stesso modo, avranno gli stessi diritti ad eccezione di quelli elencati nelle sezioni c) ed) dell'articolo 23, potendo partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

 

CAPITOLO V

REGIME ECONOMICO

 

Articolo 24. Risorse economiche.

 

Le risorse economiche previste per lo sviluppo degli scopi e delle attività dell'Associazione saranno le seguenti:

 

  1. Quote associative, periodiche o straordinarie.

  2. Sussidi, lasciti o eredità che possono essere ricevuti legalmente da soci o terzi.

  3. Qualsiasi altra risorsa legale.

 

Articolo 25. Patrimonio.

 

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di 150 euro. (25 EURO PER OGNI MEMBRO FONDANTE)

Articolo 26. Durata dell'esercizio.

 

L'esercizio associativo ed economico sarà annuale e la sua chiusura avrà luogo il 1 ° gennaio di ogni anno.

CAPITOLO VI

SCIOGLIMENTO

Articolo 27. Scioglimento.

 

L'Associazione verrà sciolta volontariamente quando così concordato dall'Assemblea Generale Straordinaria, convocata a tal fine, in conformità con le disposizioni dell'articolo 9 del presente Statuto.

 

Articolo 28. Liquidazione e destinazione del resto.

 

In caso di scioglimento, verrà nominata una commissione di liquidazione. Una volta estinti i debiti, l'eccedenza liquida, se del caso, sarà utilizzata per scopi che non distorcono la natura senza scopo di lucro dell'Associazione.

 

A Pontedeume, il 28 maggio 2019

 

DILIGENZA: registrare che questi statuti includono le modifiche concordate in assemblea generale il 28/05/2019

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